Novità della finanziaria 2008

Disposizioni per le persone fisiche e per le imprese, modifiche all’IVA

La legge finanziaria del 2008, pubbli-cata in G.U. il 28.12.2007 è composta da tre articoli ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2008. Confartigianato pro-pone un primo esame delle principali novità di interesse fiscale contenute nell’articolo 1.
DIPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE
•    Detrazioni ICI
È introdotta un’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale, pari all’1,33%o della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella già prevista, pari ad € 103,29.
•    Detrazione dei canoni di locazione per abitazione principale
A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex Legge n. 431/98 relativi all’abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a € 300 o € 150 in relazione al reddito. È inoltre prevista una detrazione in misura pari a € 991,60, per i giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato sia non superiore a € 15.493,71. La detrazione in esame spetta per i primi 3 anni.
•    Ulteriore detrazione figli a carico
A decorrere dal 2007 è introdotta un’ulteriore detrazione di € 1.200 in presenza di almeno 4 figli a carico, spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico. Nel caso in cui l’imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d’imposta.
•    Rivalutazione partecipazioni e terreni
riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all’1.1.2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redi-gere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 2 o 4 % (unica soluzione o prima rata).
•    Detrazione rette asili nido
Prorogata al 2007 la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
•    Interessi passivi per la prima casa
Incrementato a 4.000 euro il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detra-zione del 19% per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l’acquisto o la costruzione della prima casa (art. 15 tuir).
•    Estensione delle detrazioni irpef per studenti

Danno diritto alla detrazione del 19%, oltre ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431 del 9 dicembre 1998, e successive modifi-cazioni, anche i canoni relativi ai con-tratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 € (art. 15 Tuir)
•    Proroga agevolazioni ristrutturazioni e riqualificazione energetica
Data l’importanza di questo provvedimento che riguarda la gestione degli immobili, abbiamo dedicato un intero articolo a questo tema, a pagina X.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REDDITO D’IMPRESA
Salvo le disposizioni di tipo transitorio specificamente previste, le disposizioni di seguito esaminate concernenti modifiche alla disciplina del reddito d’impresa sono generalmente applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
•    Nuova aliquota Ires per le società di capitali
L’aliquota IRES è fissata nella nuova misura del 27,5%. Per garantire l’invarianza della tassazione in capo ai soci persone fisiche sia a titolo di dividendi, sia a seguito di cessione delle partecipazioni un apposito Decreto dovrà rideterminare le percentuali di imponibilità (attualmente fissate nella misura del 40%) per i dividendi e le plusvalenze relative a partecipazioni possedute in regime di impresa.
•    Deducibilità interessi passivi
Sono introdotte nuove regole di deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali:
1)    gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
2)    l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria dei beni stru-mentali;
3)    la parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d’imposta senza alcuna limitazione temporale, sempre che per ciascuno di questi l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.
Per le imprese individuali e le società di persone, non applicandosi la nuova disciplina sopra descritta, torna applicabile il criterio del pro rata generale.
•    Tassazione proporzionale soggetti IRPEF
Introdotta la facoltà – per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in Snc e Sas – di optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dal totale dovuto. L’opzione non è esercitabile in caso di adozione del regime di contabilità semplificata, in quanto è necessario effettuare un monitoraggio contabile del patrimonio netto.
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
1)    prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
2)    l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da as-soggettare a tassazione in tali periodi;
3)    in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ul-timo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale.
•    Stop agli ammortamenti anticipati
È eliminata la possibilità di dedurre con riferimento a qualsiasi bene:
1)    il c.d. “ammortamento anticipato” nei primi tre anni di utilizzo dei beni;
2)    il c.d. “ammortamento accelerato” in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.
In via transitoria, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, relativamente ai beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata):
1)    non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.
2)    è possibile dedurre l’intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.
•    Nuova deducibilità canoni leasing
Per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall’1.1.2008 le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:
1)    per la generalità dei beni mobili la durata minima del contratto di leasing non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione del coefficiente ministeriale;
2)    per i veicoli a deducibilità limitata, la durata del contratto deve essere non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione del coefficiente ministeriale. In altre parole per i veicoli sopra citati viene confermata la disposizione attualmente vigente;
3)    per i beni immobili, la durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coeffi-cienti di ammortamento ministeriali, se questa risulta essere compresa tra 11 e 18 anni. Infatti, nel caso in cui i 213 del periodo di ammortamento risultino: a) inferiori ad 11 anni, ai fini della deduzione, il contratto deve comunque ossei e; di almeno 11 anni; b) superiori a 18 anni, ai fini della deduzione, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni.
•    Nuova deducibilità delle spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto. La deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente è riconosciuta se gli stessi sono di valore unitario non superiore ad € 50 (in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).
•    Estromissione immobile strumentale dell’impresa individuale
È riproposta l’estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale. L’immobile strumentale “per destinazione” utilizzato alla data del 30.11.2007 potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell’impresa entro il 30.4.2008.
Per l’estromissione è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% della differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l’immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario maggiorare l’imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell’IVA a debito calcolata sul valore normale dello stesso.
Il valore normale è individuato nel valore catastale dell’immobile (ren-dita rivalutata x moltiplicatore). L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.
•    Novità Irae
Con riferimento alle disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP si segnala:
1)    la riduzione, da € 5.000 a € 4.600, dell’importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo inde-terminato;
2)    la riduzione, da € 10.000 a € 9.200, dell’importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
3)    l’aumento delle deduzioni collegate all’ammontare della base imponibile per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 9.500, € 7.125, € 4.750 e € 2.375);
4)    la riduzione delle deduzioni collegate all’ammontare della base imponibile per gli altri soggetti (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 7.350, € 5.500, € 3.700 e € 1.850);
5)    la riduzione, da € 2.000 a € 1.850, della deduzione annua per ogni lavoratore dipendente.
Va inoltre evidenziata la riduzione dell’aliquota IRAP ordinaria che passa dal 4,25% al 3,90%.
•    Nuovo regime contribuenti minimi
È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei contribuenti minimi e marginali, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000. Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:
1)    accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) non superiore a € 15.000, che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;
2)    esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;
3)    esclusione dall’applicazione dell’IVA e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
4)    reddito d’impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;
5)    deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
6)    esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall’elenco clienti e fornitori;
7)    determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa.
Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.
Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l’accesso. È possibile optare per il regime ordinario; l’opzione è vincolante per un triennio.
Per il 2008 l’opzione per il regime ordinario esercitata può essere revo-cata con effetto dal 2009.
Sono previste regole particolari per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi per evitare salti e duplicazioni di imposta ai fini delle imposte dirette; ai fini IVA scatta l’obbligo di rettifica della detrazione per i beni strumentali e per gli altri beni non ancora utilizzati (ad esempio giacenze di magazzino al 31.12.2007).
•    Scioglimento o trasformazione in società semplice: riapertura
Riaperta la possibilità di effettuare lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, per gli enti non operativi nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e per quelli che, a tale data, si trovano nel primo periodo di imposta. Il termine coincide con il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 01.01.2008, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive sono nella percentuale del 10 e del 5.
NOVITA’ IN TEMA DI IVA
•    Modifiche al reverse charge

]l meccanismo dell’inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l’applicazione del l’iva (decorrenza 1.10.2007), ma anche quando l’acquirente ha la detrazione dell’imposta limitata per effetto di pro rata non superiore al 25%. La disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 11 marzo 2008. Per i rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008, il meccanismo dell’inversione contabile non preclude il diritto al rimborso.
•    Cessione di immobili assoggettate ad iva e solidarietà passiva
Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l’acquirente, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’IVA relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
Il cessionario che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.
•    Mancata emissione degli scontrini
Alleggerita la sanzione accessoria della chiusura del posto vendita a seguito delle contestazioni per la mancata certificazione delle operazioni; infatti il numero di violazioni richieste è innalzato da 3 a 4 ed è inserita la necessità che le violazioni siano in giorni differenti. Viene, inoltre stabilito che la circostanza che un esercizio rimanga chiuso a seguito di contestazione di violazioni per mancata emissione dello scontrino fiscale, possa essere evidenziata solo con apposizione del sigillo degli organi competenti, e non più anche con altri mezzi.
•    Auto e telefonini: modifiche alla detraibilità iva
Sono introdotte rilevanti modifiche al regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di veicoli e telefoni cellulari, in base alle quali:
1)    per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente per l’esercizio della attività (uso promiscuo) la detrazione dell’IVA sull’acquisto (anche mediante leasing o noleggio) è ammessa nella misura del 40%. Resta ferma la detraibilità integrale per agenti e rappresentanti di commercio, concessionari, società di leasing e noleggio,…
2)    l’IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’IVA relativa all’acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità);
3)    l’IVA relativa all’acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l’uso effettivo nell’attività dell’impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50%).
Le novità in esame si applicano dall’1.1.2008. Tuttavia, con riferimento ai veicoli stradali a motore, la decorrenza è fissata al 28.6.2007.
•    Fatturazione elettronica agli enti pubblici
A decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
ALTRE DISPOSIZIONI
•    Credito d’imposta per prevenzione atti illeciti

A favore delle piccole medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande è riconosciuto un credito d’imposta, pari all’80% del costo sostenuto nel 2008, 2009 e 2010 e fino all’importo massimo di E 3.000, per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza.
Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.
•    Credito d’imposta per rivenditori generi di monopolio
Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per il 2008, 2009 e 2010 è riconosciuto un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti di pagamento con moneta elettronica al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un massimo di € 1.000 per ciascun periodo d’imposta.
Le modalità attuatine saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.
•    Gruppi di acquisto solidale
Le attività svolte dai “gruppi di acquisto solidale”, ossia dalle associazioni non lucrative costituite allo scopo di acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale non sono considerate commerciali né ai fini IVA (nel rispetto di determinate condizioni) né ai fini delle imposte dirette.
•    Contributo per il recupero di immobili in centri storici
I titolari di immobili situati nel centro storico di Comuni con meno di 100.000 abitanti possono stipulare con le banche convenzionate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze mutui ventennali fino ad € 300.000 per il restauro e ripristino funzionale degli stessi, ponendo il totale costo degli interessi a carico dello Stato. Un apposito Decreto definirà le modalità ed i criteri per l’erogazione di tale contributo.
•    Destinazione del 5%o Irpef (art. 3, commi da 5 a 11)
È prevista anche per il 2008 la possibilità, del contribuente, di destinare il 5%o dell’IRPEF a favore di:
1) ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali
•    provinciali ex art. 7, Legge n. 383/2000 e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97;
2)    enti della ricerca scientifica e dell’Università;




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